Piano di Rischio Aeroporto dello Stretto

Dettagli contenuto

Data:

14 marzo 2016

Tempo di lettura:

5 min

Descrizione


La regolamentazione relativa ai piani di rischio si applica, come previsto dall’ art. 707 del Codice della Navigazione (D.Lgs n.° 96 del 09 Maggio 2005) , a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile. Le limitazioni derivanti dall’attuazione dei piani di rischio si applicano alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante l’aeroporto. Il Piano di Rischio definisce le aree da sottoporre a tutela, la cui estensione nelle direzioni di decollo ed atterraggio non è preventivamente fissata dal citato art. 707 in ragione del tipo di aeroporto. Il Piano di Rischio consente quindi di individuare le aree non soggette a vincolo e fornisce elementi per l’ottimale gestione della situazione in essere in quelle sottoposte a tutela.

“Il piano di Rischio rappresenta lo strumento per la gestione del rapporto tra aeroporto e territorio come misura di tutela reciproca. Al tal fine il Piano di Rischio contiene le indicazioni e le prescrizioni ai sensi dell’art. 707 del codice della navigazione per disciplinare un adeguato utilizzo del territorio, finalizzate al contenimento del livello di rischio che il territorio e l’attività di volo generano reciprocamente. Il Piano, inoltre consente di far fronte alle emergenze che possono verificarsi nell’aeroporto o nelle sue vicinanze; esso ha l’obbiettivo di minimizzarne gli effetti con particolare riguardo alla salvaguardia di vite umane dei beni e dell’ambiente ed al mantenimento delle operazioni sull’aeroporto”.

Esempi di emergenze sono, oltre quelle relative agli aeromobili, sabotaggi, dirottamenti, incendi, eventi naturali, etc.. Ai fini della pianificazione devono essere valutate le possibili situazioni di rischio derivanti dalle attività che si svolgono nell’aeroporto. In relazione alla dimensione, complessità e tipo delle attività che si svolgono nell’aeroporto sono da considerare la gestione delle merci, di sostanze chimiche, di materiali pericolosi, di combustibile, etc.. consente di affrontare in modo organizzato eventi potenzialmente pericolosi che si possono verificare in ambito aeroportuale individuando le procedure per coordinare l’azione di risposta di diversi enti o servizi, interni ed esterni all’aeroporto. Il piano di Rischio si applica alle emergenze che si verificano nel sedime aeroportuale o in quelle aree adiacenti il sedime ove al verificarsi di un incidente i mezzi di pronto intervento, le infrastrutture disponibili presso l’aeroporto, le procedure sviluppate risultano essere efficaci per un primo intervento e per un successivo supporto alle attività di soccorso da parte degli enti territoriali preposti. L’estensione dell&##146;area di applicazione del piano di emergenza è determinata dall’ENAC in coordinamento con gli altri soggetti interessati. I parametri individuati nel piano trovano concreta attuazione mediante la definizione delle attività non compatibili e nei livelli di presenza umana.

Normativa

Non ci sono contenuti di questa tipologia.

Modulistica

Non ci sono contenuti di questa tipologia.

Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2016, ore 12.00